Art. 1 – Denominazione e scopo
- Sotto la denominazione Sezione il Centro – Mendrisio e Giovani del Centro (in seguito Sezione) è costituita una associazione ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero, con sede a Mendrisio, che si compone degli aderenti al partito il Centro (in seguito il Partito) e dei simpatizzanti residenti nel Comune di
- La Sezione persegue la messa in atto, sul piano comunale, dei principi e obiettivi identificati e riconosciuti a livello nazionale e cantonale dal Partito
- Essa è integrata nell’organizzazione Cantonale e Distrettuale dello stesso Partito, di cui riconosce gli Statuti e i Regolamenti.
Art. 2 – Organi della Sezione
Gli organi della Sezione sono:
- l’Assemblea sezionale
- il Comitato sezionale
- l’Ufficio Presidenziale
- i Comitati di quartiere.
Gli organi elettivi della Sezione, a ogni livello, nel limite del possibile, includono una rappresentanza di ciascun sesso e garantiscono un’adeguata rappresentanza generazionale.
Nel presente Statuto, il genere maschile è usato per designare persone, denominazioni specifiche, organismi e funzioni indipendentemente dal sesso.
Art. 3 – Altri organismi della Sezione; a) Gruppo del Consiglio comunale
- Il Gruppo del Consiglio comunale (Gruppo) si compone dei membri eletti nel Consiglio comunale sulla lista della Sezione (Consiglieri comunali).
- Esso promuove la messa in atto, nel Consiglio comunale, delle linee programmatiche della Sezione.
- Il Gruppo si riunisce periodicamente per esaminare gli atti sottoposti al Legislativo comunale, proporre atti e iniziative, organizzare interventi nel Consiglio comunale, coordinando la propria attività con i Municipali eletti sulla lista della Sezione (Municipali) e con il Comitato sezionale.
- Esso designa al suo interno il Capogruppo e il Vice-capogruppo e si organizza per il resto autonomamente.
Art. 4 – b) Segretariato
- Il Segretariato della Sezione è designato dal Comitato sezionale, al quale è subordinato, ed è diretto dal Coordinatore della Sezione.
- Esso provvede, secondo le indicazioni del Comitato sezionale, alla organizzazione generale dell’attività della Sezione, al coordinamento dell’attività dei quartieri, all’informazione e alla gestione delle finanze della Sezione, collaborando con tutti gli organi ed organismi della Sezione, del Partito cantonale e distrettuale.
- il Comitato sezionale provvede a dotare il Segretariato dei necessari mezzi finanziari.
- Il recapito della Sezione è presso il Segretariato.
Art. 6 – Composizione
L’Assemblea sezionale è composta dai membri della Sezione.
Possono essere membri della Sezione tutti coloro che sono domiciliati a Mendrisio e che si riconoscono nei principi e negli obiettivi del Partito e si impegnano a rispettarne lo statuto.
L’adesione alla Sezione va postulata all’Ufficio presidenziale.
Art. 7 – Competenze
L’Assemblea sezionale
- adotta e modifica lo Statuto
- adotta le linee programmatiche della Sezione per il quadriennio di legislatura
- elegge il Presidente o i co-Presidenti e uno o più Vice-Presidente/i della Sezione
- designa i candidati per l’elezione del Municipio e del Consiglio comunale
- designa i delegati della Sezione negli organi distrettuali e cantonali, secondo Statuto
- formula proposte per la candidatura alle cariche di Presidente sezionale, di Presidente distrettuale, di deputato al Gran Consiglio e alle Camere federali, di Consigliere di Stato.
- decide lo scioglimento della Sezione e l’aggregazione con altre Sezioni.
Art. 8 – Convocazione
- L’Assemblea sezionale è convocata almeno una volta all’anno, ad opera dell’Ufficio presidenziale, con un preavviso, di norma, di quindici giorni.
- La convocazione può altresì essere richiesta dai singoli Comitati di quartiere, la cui richiesta deve essere inoltrata all’Ufficio presidenziale.
- L’Assemblea sezione, se ciò è imposto da motivi di sicurezza, può tenersi anche nella forma della video-conferenza.
Art. 9 – Deliberazioni
- L’Assemblea sezionale può deliberare unicamente sugli oggetti posti all’ordine del giorno.
- Essa prende le proprie deliberazioni per alzata di mano ed alla maggioranza dei presenti.
- Su domanda approvata dall’Assemblea, il voto può avvenire per scrutinio segreto.
Art. 10 – Composizione
Il Comitato sezionale è composto
- dal Presidente / dai co-Presidenti e dal / dai Vice-presidente/i
- dai Municipali
- dal Presidente del Consiglio comunale (se membro del Gruppo del Consiglio comunale)
- dal Capogruppo e dal Vice-capogruppo
- dai Presidenti dei Comitati di quartiere
- da un rappresentante dei Giovani del Centro e da un rappresentante di ogni altro gruppo riconosciuto dalla Sezione, da questi designato.
- da eventuali deputati alle Camere federali o al Gran Consiglio membri della Sezione.
Alle sedute partecipano di diritto il Coordinatore della Sezione ed il suo vice.
Art. 11 – Competenze
- Il Comitato sezionale, in particolare
- cura l’organizzazione della Sezione e ne promuove l’attività
- prepara e sottopone all’Assemblea sezionale gli oggetti di competenza di quest’ultima
- esegue le decisioni dell’Assemblea sezionale
- rappresenta la Sezione verso l’esterno
- designa il coordinatore della Sezione
- definisce le sotto-Sezioni (vedi art. 5 cpv. 1)
- designa i Presidenti dei Comitati di quartiere e gli eventuali vice-Presidenti
- può costituire commissioni per l’esame di oggetti specifici, definendone la composizione e i compiti
- stabilisce i contributi annuali che i membri degli organi e organismi della Sezione sono tenuti a versare
- collabora con gli organi distrettuali e cantonali
- si esprime sugli ulteriori oggetti sottopostigli dall’Ufficio presidenziale.
- il Comitato sezionale si organizza per il resto autonomamente, e può in particolare ripartire al proprio interno lo svolgimento dei compiti.
Art. 12 – Convocazione
- Il Comitato sezionale si riunisce su convocazione del Presidente o dei co-Presidenti o del / dei Vice-presidente/i, annualmente o ogni qualvolta l’attività sezionale lo giustifichi.
- La convocazione può altresì essere richiesta da tre membri o da un Presidente di un Comitato di quartiere, con richiesta da far pervenire al Presidente o ai co-Presidenti, tramite il Coordinatore della Sezione.
Art. 13 – Deliberazioni
- Il Comitato sezionale può deliberare alla presenza della maggioranza dei suoi membri.
- Esso prende le proprie deliberazioni per alzata di mano ed alla maggioranza dei presenti
Art. 14 – Composizione
- L’Ufficio presidenziale è costituito all’interno del Comitato sezionale, ed è composto
- dal Presidente o dai co-Presidenti della Sezione e dal / dai Vice-presidenti
- dai Municipali
- dal Capogruppo
- da eventuali deputati alle Camere federali o al Gran Consiglio membri della Sezione.
Alle sedute partecipano di diritto il coordinatore della Sezione ed il suo vice.
Art. 15 – Competenze
- L’Ufficio presidenziale prepara gli oggetti di competenza del Comitato sezionale e cura l’attività corrente.
- Esso si organizza per il resto autonomamente.
L’Ufficio presidenziale può invitare a singole sedute altri membri della Sezione.
Art. 16 – Composizione
Il Comitato della sotto-Sezione (Comitato di quartiere) è composto
- dal Presidente di quartiere e da un eventuale vice-Presidente
- dai consiglieri comunali della sotto-Sezione
- dai membri della Sezione attivi nelle rispettive Commissioni di quartiere.
Art.17 – Competenze
Il Comitato di quartiere
- cura e stimola l’attività della Sezione nei quartieri
- collabora con il Comitato sezionale
- organizza le manifestazioni locali.
Art. 18 – Finanziamento
- La Sezione assicura il finanziamento della propria attività tramite il contributo del Comune, i contributi dei suoi rappresentanti negli organi ed organismi sezionali, i contributi volontari dei suoi aderenti e di terzi, e l’organizzazione di attività.
- Chi ricopre, su designazione della Sezione, cariche retribuite è di principio tenuto al versamento di un contributo annuo personale.
- La Sezione assicura in particolare la copertura dei necessari mezzi finanziari alle singole sotto-Sezioni con modalità definite dal Comitato sezionale.
Art. 19 – Responsabilità
- Gli impegni della Sezione verso i terzi sono garantiti unicamente dal patrimonio sociale.
- La responsabilità personale dei soci per i debiti della Sezione è esclusa.
Art. 20 – Periodo di elezione
Le nomine previste dal presente Statuto avvengono ogni quattro anni, entro il 31 ottobre successivo al rinnovo dei poteri comunali.
Art. 21 – Diritto di firma
La Sezione è vincolata dalla firma collettiva a due del Presidente, dei co-Presidenti, del / dei Vice-presidenti, del Coordinatore della Sezione e del suo vice. Deleghe possono essere concesse mediante decisione del Comitato sezionale.
Art. 22 – Obbligo di presenza
Gli aderenti alla Sezione con cariche elettive o altrimenti previste dal presente Statuto sono tenuti a presenziare regolarmente alle sedute degli organi ed organismi di cui fanno parte.
Art. 23 – Sanzioni
- Gli aderenti alla Sezione che violano le disposizioni statutarie o le decisioni adottate dagli organi sezionali possono essere sanzionati con
- l’ammonimento e/o la sospensione dall’attività nella Sezione per una durata fino a sei mesi
- la decadenza dalle cariche della Sezione e l’espulsione dalla Sezione.
- La sanzione è pronunciata dal Comitato sezionale
- Contro la decisione del Comitato sezionale è data facoltà di ricorso all’Assemblea sezionale, entro 30 giorni dalla notifica. La decisione dell’Assemblea sezionale è definitiva, riservati eventuali ricorsi previsti dagli statuti del Partito nazionale o cantonale.
Art. 24 – Norme sussidiarie
Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si applicano, se del caso per analogia, le disposizioni dello Statuto del Partito nazionale e, subordinatamente, di quello cantonale.
Art. 25- Entrata in vigore
Il presente Statuto, approvato dall’Assemblea sezionale Ordinaria del 23 novembre 2022, entra immediatamente in vigore e sostituisce quello del giugno 2008.